Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE MELITENSE “CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (C.I.S.O.M.)”
(Approvato con Decreto Consiliare N. 7226 del 30 Settembre-1° Ottobre 2011 emendato con Decreti Consiliari N. 9654 del 6 e 7 Dicembre 2012, N. 17195 del 22 e 23 Giugno 2016, N. 1207 del 9 Ottobre 2017, N. 59 del 4 Dicembre 2020 e N. 1805 del 13 Ottobre 2021)

ART. 1 SEDE
La Fondazione ha sede legale in Roma, Via dei Condotti 68 e sede operativa in Roma, Piazza del Grillo 1.

ART. 2 FINALITA’
La Fondazione, in ossequio ai fini propri del Sovrano Militare Ordine di Malta, opera, senza scopo di lucro, secondo le finalità contemplate dall’art. 2 della Carta Costituzionale, in particolare per il perseguimento delle finalità di protezione civile e del primo soccorso previste dalla normativa vigente, anche, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Italiana, in base all’Accordo internazionale 28 gennaio 1991 tra il Sovrano Ordine e la Repubblica Italiana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Ordine del 1991 e nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario del 15 luglio 1991.
La Fondazione svolge per prioritarie finalità statuarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.
La Fondazione può operare anche nel settore ambientale, sociale e sanitario (quindi socio–assistenziale, socio-sanitario, di supporto alla persona e alle famiglie, ecc.) umanitario e di cooperazione anche internazionale

ART. 3 COLLABORAZIONI
La Fondazione collabora con tutte le strutture ed organizzazioni del Sovrano Ordine esistenti a livello nazionale ed internazionale nonché di quelle altre organizzazioni pubbliche e private con le quali riterrà utile instaurare rapporti di cooperazione.
In particolare il Presidente informa il Comitato di coordinamento di cui all’art. 8 dello Statuto ACISMOM delle iniziative di maggiore rilevanza adottate nell’ambito delle competenze della Fondazione anche ai fini dell’eventuale collaborazione con gli altri organismi melitensi.

ART. 4 PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di € 100.000,00 e successivamente dagli stanziamenti previsti in relazione a ciascun singolo rapporto di collaborazione di cui all’art.2.
Detto patrimonio potrà essere accresciuto con beni provenienti da donazioni e da disposizioni di ultima volontà, nonché con ulteriori contribuzioni benefiche e volontarie, individuali o collettive. La fondazione può accettare eredità solo con beneficio di inventario.

ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri nominati con Decreto Consiliare, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con Decreto Consiliare essi possono essere revocati in ogni momento.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento con gli stessi poteri, e il Tesoriere.
Al Consiglio spetta la gestione economica e patrimoniale. Gli aspetti operativi, tecnici, gestionali, organizzativi del Corpo, così come l’attuazione pratica delle iniziative di cui agli artt. 2 e 3 sono di competenza del Direttore Nazionale, che agisce, in tale ambito, con pieni poteri. In particolare al Consiglio spetta:
a) l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
b) la proposta di modifiche statutarie, nonché, previo parere del Comitato di direzione, di quelle regolamentari.
c) la compilazione e l’invio al Gran Magistero del Sovrano Ordine del bilancio preventivo entro il 30 novembre e consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, illustrato da analitica relazione sulle iniziative intraprese e da intraprendere;
d) la nomina dei seguenti organi di direzione:
– il Direttore Nazionale, con successiva conferma del Sovrano Consiglio
– il Vice Direttore Nazionale
– i membri del Comitato di direzione.
e) l’approvazione delle iniziative di collaborazione di cui agli artt. 2 ed 3, con il relativo budget, il quale deve prevedere ogni e qualsivoglia spesa;
f) l’approvazione del Regolamento, con cui sono fissate la struttura di gestione e quella operativa del Corpo, nonché la composizione del Comitato di direzione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice Presidente ed il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nessuna iniziativa di cui agli artt. 2 e 3 può essere intrapresa se prima non è assicurata l’integrale copertura delle spese previste nel budget.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente. Può essere convocato ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario ovvero qualora egli ne sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Con la convocazione che deve essere inviata almeno 20 giorni prima, dovrà essere indicato l’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica inviata almeno tre giorni prima.
Ai lavori del Consiglio Direttivo può essere invitato il Presidente dell’ACISMOM, senza diritto di voto.

ART. 6 PRESIDENTE
Il Presidente, oltre ad assumere la rappresentanza legale, convoca e presiede il Consiglio e controlla l’erogazione dei fondi destinati alla Direzione, al fine di garantire il funzionamento di operatività.
Il Presidente, in caso di urgenza, può sottoscrivere gli accordi di cui agli artt. 2 e 3, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Consiglio direttivo.

ART. 7 TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione patrimoniale della Fondazione, al fine di reperire risorse economiche, sovraintende a tutta l’amministrazione, nonché all’impiego dei capitali in conformità delle norme che sono dettate dal Consiglio; cura la compilazione dei bilanci annuali secondo l’anno solare, da sottoporsi successivamente alla approvazione del Consiglio; sorveglia tutta la contabilità, assumendone la responsabilità di fronte al Consiglio stesso.

ART. 8 IL DIRETTORE NAZIONALE
Il Direttore Nazionale rappresenta il vertice operativo, tecnico e funzionale del Corpo. E’ nominato dal Consiglio Direttivo, con delibera confermata dal Sovrano Consiglio; cura, con pieni poteri, ma sotto il controllo del Consiglio Direttivo, l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo stesso e l’attuazione pratica delle iniziative di cui agli artt. 2 e 3; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; impartisce direttive vincolanti agli organi di direzione nonché alla struttura territoriale, garantisce l’azione tecnica e operativa del Corpo, avvalendosi, sul piano consultivo, del Comitato di Direzione.. È sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Direttore Nazionale.

ART. 9 VIGILANZA
Il Sovrano Consiglio dell’Ordine esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della Fondazione; annulla ogni delibera contraria allo Statuto, alle leggi melitensi, all’ordine pubblico ed al buon costume.

ART. 10 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con Decreto Consiliare può essere sciolto il Consiglio Direttivo e nominato il Commissario straordinario in presenza di difficoltà economiche di bilancio o qualora il Consiglio stesso non si conformi allo Statuto e alle finalità della Fondazione.

ART. 11 ESTINZIONE
La Fondazione si estingue quando gli scopi siano divenuti impossibili o quando non siano più perseguibili dalla Fondazione stessa o dal Sovrano Ordine direttamente. L’estinzione è dichiarata con Decreto Consiliare.

ART. 12 RESPONSABILITA’
Non possono essere compiute nuove operazioni successivamente alla notifica al Presidente del Decreto che dichiara 1’estinzione della Fondazione, ovvero del Decreto che dichiara lo scioglimento del Consiglio direttivo.
In caso di trasgressione del divieto, salvo per le operazioni ordinarie indispensabili per l’attuazione di accordi in corso, i Consiglieri assumono responsabilità personale e solidale verso i terzi.

ART. 13 LIQUIDAZIONE
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio. Il liquidatore è nominato con Decreto Consiliare e parimenti con Decreto Consiliare può essere revocato. Con il Decreto di nomina, vengono attribuiti al liquidatore i poteri e vengono indicati i criteri e le modalità della liquidazione.
I beni della Fondazione, che residuano una volta esaurita la liquidazione, sono avocati al patrimonio del Comun Tesoro del Sovrano Ordine.

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